IL CAPO DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», come modificato dall'art. 16-ter, comma 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unita' di personale di «alta professionalita'» da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Visto l'art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41, recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea», come modificato dall'art. 16-ter, comma 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le attivita' connesse con la Presidenza italiana del G20 e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, e' stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unita' di personale di «alta professionalita'» da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», concernente procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; nonche' l'art. 249 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di trenta unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Vista la nota n. 32396 del 6 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato ad elevare i posti gia' autorizzati con la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 da trenta a quarantacinque unita' di personale ed a bandire in proprio la relativa procedura concorsuale anche per il reclutamento di ulteriori undici unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili; Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive cinquantasei unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, per far fronte alle necessita' del Ministero dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali sulla base delle esigenze di servizio del Ministero; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma di cui: a) trenta unita' di personale con profilo di analista economico-finanziario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice A); b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B); c) undici unita' di personale con profilo di funzionario amministrativo-contabile da destinare in via prevalente al completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attivita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi (profilo: codice C). 2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun profilo e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento della prova di esame. 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine di graduatoria. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non viene concesso il beneficio della riserva. 7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.