IL CAPO DIPARTIMENTO 
                   dell'amministrazione generale, 
                     del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione ai  sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,   come
modificato dall'art. 16-ter, comma 9  del  decreto-legge  26  ottobre
2019,  n.  124,  con  il  quale,  per  le  finalita'   di   sviluppo,
sperimentazione e messa a regime  dei  sistemi  informativi  e  delle
nuove funzionalita'  strumentali  all'attuazione  della  riforma  del
bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
stato  autorizzato  a  bandire,  nel  triennio  2020-2022,   apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a  tempo  indeterminato
undici unita' di personale di «alta professionalita'»  da  inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3; 
    Visto l'art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.  22,
convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41,  recante  «Misure  urgenti
per assicurare sicurezza, stabilita'  finanziaria  e  integrita'  dei
mercati, nonche' tutela della salute e della  liberta'  di  soggiorno
dei cittadini italiani e di  quelli  del  Regno  Unito,  in  caso  di
recesso  di  quest'ultimo  dall'Unione  europea»,   come   modificato
dall'art. 16-ter, comma 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
con il quale, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  le
attivita'  connesse  con  la  Presidenza  italiana  del  G20  e   per
potenziare  le  attivita'  a  supporto  dei   negoziati   europei   e
internazionali, e'  stato  autorizzato,  nel  triennio  2019-2021,  a
bandire  apposite  procedure  concorsuali  e  ad  assumere  a   tempo
indeterminato fino a quarantacinque  unita'  di  personale  di  «alta
professionalita'» da inquadrare nel profilo di area terza,  posizione
economica F3; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto l'art.  262  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
concernente procedure  assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; nonche'  l'art.  249  del  medesimo  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito  in  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
concernente semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e
telematica    delle    procedure    concorsuali    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  «Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  recante  «Norme  concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre  2019,
recante  il  nuovo  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n.  67»  e  successive  modificazioni,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del  15
settembre 2014; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il  reclutamento
di trenta unita' di alta  professionalita'  da  inquadrare  nell'area
terza, posizione economica F3; 
    Vista la nota n. 32396 del 6 maggio  2020  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
ad elevare i posti gia' autorizzati con  la  nota  n.  65481  del  17
ottobre 2019 da trenta a quarantacinque  unita'  di  personale  ed  a
bandire in proprio la relativa procedura  concorsuale  anche  per  il
reclutamento di ulteriori undici unita' di alta  professionalita'  da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; 
    Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive   cinquantasei    unita'    di    personale    di    alta
professionalita', da inquadrare nella terza area  funzionale,  fascia
retributiva  F3,  per  far  fronte  alle  necessita'  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da  destinare  agli  uffici  centrali
sulla base delle esigenze di servizio del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esame  orale,
per l'assunzione a tempo indeterminato  di  complessive  cinquantasei
unita' di personale di alta  professionalita',  da  inquadrare  nella
terza  area  funzionale,  fascia  retributiva  F3,  da  destinare  al
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella
sede di Roma di cui: 
      a)  trenta  unita'  di  personale  con  profilo   di   analista
economico-finanziario da destinare in via prevalente  alle  attivita'
di supporto ai negoziati europei e  internazionali  (profilo:  codice
A); 
      b) quindici unita' di  personale  con  profilo  di  funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di  supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B); 
      c) undici  unita'  di  personale  con  profilo  di  funzionario
amministrativo-contabile  da   destinare   in   via   prevalente   al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche   in   relazione   alle   connesse   attivita'   di   sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei  sistemi  informativi  (profilo:
codice C). 
    2. Il dieci per cento dei posti  messi  a  concorso  per  ciascun
profilo e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009,  n.  150,  e  successive  modificazioni,  al  personale
appartenente al ruolo  unico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    3. La procedura concorsuale viene espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    4. Al fine di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili  di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame. 
    5. I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi titolo  saranno  conferiti  ai  candidati  secondo
l'ordine di graduatoria. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda  di  partecipazione
al concorso; in mancanza di tale  dichiarazione  al/alla  candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva. 
    7. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.