Art. 11 
 
 
          Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, 
      approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1. Ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,  per  i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli  di
riserva, nonche' i titoli di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  deve
presentare, o far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre
n.  97  -  00187  Roma,  a  mezzo   Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso  del/della  candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda stessa. 
    3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle  commissione/i
esaminatrice/i secondo l'ordine dei punti riportati  nella  votazione
complessiva    conseguita    da    ciascun    candidato/a,    saranno
successivamente riformulate tenendo conto degli eventuali  titoli  di
precedenza e/o  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  tenendo  presente
che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali due o piu' candidati si  classificheranno  nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 
    4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti
messi a concorso per ciascun profilo, ferme restando  le  riserve  di
legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    5. Le graduatorie finali  di  merito  sono  pubblicate  sul  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'indirizzo
www.mef.gov.it            e             sulla             piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.