Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del/della candidato/a alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. 3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle commissione/i esaminatrice/i secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato/a, saranno successivamente riformulate tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti messi a concorso per ciascun profilo, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. 5. Le graduatorie finali di merito sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.