Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale di ciascun profilo, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 3. La capacita' lavorativa del/della candidato/a diversamente abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. L'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso. 5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.