Art. 12 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della  procedura  concorsuale
di ciascun profilo, salvo quelli che siano  dipendenti  di  ruolo  di
amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare,  o
far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97
- 00187 Roma, a mezzo  Posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di  trenta  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione,  la
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; 
      b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di  non  essere  stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice
penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso. 
    3. La capacita'  lavorativa  del/della  candidato/a  diversamente
abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
    5. A norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,   l'amministrazione   ha
facolta' di effettuare idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di  ammissione  al
concorso con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere o mendaci.