Art. 13 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  per  ciascun
profilo, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed  in
regola con la documentazione di  cui  al  precedente  art.  12,  sono
invitati  a  stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  terza  area
funzionale, fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata  prevista  dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo  che  verra'
definito successivamente all'assunzione. 
    4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo  n.
165/2001, i vincitori del concorso devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.