Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        i.  «laurea  magistrale»  (LM),  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi: LM-16 finanza; LM-40 matematica; LM-17 fisica; LM-56
scienze dell'economia; LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 scienze economico-aziendali; LM-82 scienze  statistiche;  LM-83
scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01  giurisprudenza;
LM-52 relazioni internazionali; LM-62 scienze della  politica;  LM-88
sociologia e ricerca sociale; LM-90 studi  europei;  o  altra  laurea
specialistica  (LS)  o  magistrale   (LM)   secondo   l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 
        ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM); 
      d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea: 
        i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o  economiche,
in diritto europeo e internazionale, o in materia di  contabilita'  e
bilancio; 
        ii. master  di  secondo  livello:  in  materie  giuridiche  o
economiche concernenti il diritto europeo e  internazionale,  nonche'
in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio. 
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di  studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.  Sara'  cura
del/della candidato/a dimostrare la  suddetta  equipollenza  mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 
    Nel caso  in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato
riconosciuto  equivalente,  il/la   candidato/a   dovra'   dimostrare
l'equivalenza  stessa  mediante  l'indicazione  degli   estremi   del
provvedimento che la  riconosce.  Qualora  l'equivalenza  del  titolo
straniero non sia stata ancora dichiarata,  il/la  candidato/a  sara'
ammesso/a con riserva alle  prove  di  concorso,  purche'  sia  stata
attivata  la  procedura  per  l'emanazione  della  determina  di  cui
all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo  n.  165  del  30  marzo
2001. In questo caso  il/la  candidato/a  dovra'  dimostrare  l'avvio
della  procedura  indicando   gli   estremi   relativi   all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento. 
    La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al  livello  B2
del quadro comune europeo di riferimento; 
      f) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  di  concorso,
in base alla normativa vigente. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: 
      sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      sono stati interdetti dai pubblici uffici; 
      sono stati destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
      sono stati licenziati da altro impiego statale ai  sensi  della
vigente normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego  a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti; 
      hanno a proprio  carico  precedenti  penali  incompatibili  con
l'esercizio  delle  funzioni  da  svolgere  nell'ambito  dei  compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Resta ferma la facolta' di questa amministrazione di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti ovvero per la  mancata  o  incompleta  presentazione  della
documentazione prevista.