Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione  dal  concorso  viene  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato.