Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivi provvedimenti, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono nominate una o piu' commissioni esaminatrici per i profili di cui all'art. 1, composte da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso. 2. Il presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. La commissione e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La commissione esaminatrice, per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere puo' essere assistita da soggetti specializzati che possano somministrare una prova di lingua commisurata al livello B2. 5. La commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni secondo la normativa vigente.