Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivi  provvedimenti,   secondo   quanto   disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  sono  nominate  una  o  piu'   commissioni
esaminatrici per i profili di cui all'art. 1, composte da esperti  di
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Il presidente ed i membri  della  commissione  possono  essere
scelti anche tra il personale in quiescenza  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. La commissione e' composta  nel  rispetto  delle  norme  sulla
parita' di genere. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
dipendente della  terza  area  del  ruolo  unico  del  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    4.  La  commissione  esaminatrice,   per   l'accertamento   della
conoscenza delle lingue straniere puo' essere assistita  da  soggetti
specializzati  che  possano  somministrare  una   prova   di   lingua
commisurata al livello B2. 
    5. La commissione puo' svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'
telematica, garantendo comunque  la  sicurezza  e  la  tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente.