Art. 6 Procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie previste e distinte per ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10. 2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a 42 punti. 3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sara' dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei candidati, distinti per ciascun profilo, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.