Art. 6 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi  di  quanto  stabilito
dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie  previste
e distinte per ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10. 
    2. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a 42 punti. 
    3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 
    4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sara' dato avviso
della  data  di  pubblicazione,  sul  sito  internet  del   Ministero
dell'economia e delle finanze all'indirizzo  www.mef.gov.it  e  sulla
piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli  elenchi  dei
candidati, distinti per ciascun profilo, con il punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla  prova  orale.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. La prova orale potra' svolgersi  in  sedi  decentrate  e/o  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'.