Art. 7 Valutazione dei titoli 1. La votazione dei titoli e' espressa in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 15 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 15 punti) sulla base dei punteggi massimi attribuibili a ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9. 3. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla/dalle commissione/i esaminatrice/i nominata/e per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente bando, che tengano conto anche dell'attinenza degli stessi con il profilo scelto dal candidato tra quelli di cui all'art. 1, comma 1 del bando, nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente bando. 4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 5. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. La commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.