Art. 8 
 
 
                    Titoli accademici e di studio 
 
 
    1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  o  laurea
magistrale (LM) non utile alla partecipazione al  concorso,  punti  2
per ciascun titolo; 
      c) dottorato di ricerca  (DR)  relativo  al  titolo  utile  per
l'ammissione al concorso fino a punti 8;  dottorato  di  ricerca  non
utile per l'ammissione al concorso, fino a punti 4; 
      d) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; 
      e) master universitario di secondo livello relativo  al  titolo
utile  per  l'ammissione  al  concorso  fino  a   punti   4;   master
universitario di  secondo  livello  non  utile  per  l'ammissione  al
concorso, fino a 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo  di  punti
5; 
      f) master universitario di primo livello, per  il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione  al  concorso,  fino  a  1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 
    2.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti   presso   istituzioni   universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente  riconosciute,  nonche'
istituzioni  formative   pubbliche   o   private,   autorizzate   e/o
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca,  costituite  anche  in  consorzio,  fermo  restando   quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo  n.  165  del
2001.