Art. 8 Titoli accademici e di studio 1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) non utile alla partecipazione al concorso, punti 2 per ciascun titolo; c) dottorato di ricerca (DR) relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso fino a punti 8; dottorato di ricerca non utile per l'ammissione al concorso, fino a punti 4; d) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; e) master universitario di secondo livello relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso fino a punti 4; master universitario di secondo livello non utile per l'ammissione al concorso, fino a 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 5; f) master universitario di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, fino a 1,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.