Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 7 dell'art. 19 «Tirocinio» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «2. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), il tirocinio sara' suddiviso in due periodi: tirocinio ambientale, durante il quale i concorrenti saranno sottoposti alla prova orale di matematica e, se idonei, alla prova di conoscenza della lingua inglese. Gli stessi saranno, inoltre, avviati ad attivita' tecnico informative, logistiche e sanitarie. Al termine di questo primo periodo, della durata di circa quindici giorni, sara' redatta una graduatoria provvisoria per l'ammissione alla successiva fase valutativa; tirocinio attitudinale, durante il quale i concorrenti ammessi saranno valutati in attitudine militare. Questo secondo periodo avra' una durata non superiore a quindici giorni. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), il tirocinio sara' esclusivamente valutativo e avra' una durata di circa quindici giorni. (Omissis). 7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque ammessi ai corsi. In particolare, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti sottoscriveranno una prima ferma a «scalare» di circa quindici giorni per il tirocinio ambientale e, se ammessi al tirocinio attitudinale, una ulteriore ferma della durata del tirocinio attitudinale stesso. I concorrenti compiranno il tirocinio: a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile; b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; c) con il grado rivestito, se militari in servizio.»