Art. 7 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della  sezione
4 «Commissione  esaminatrice»  dell'appendice  esercito  del  decreto
interdirigenziale n. 29/1D del  16  dicembre  2019  e'  integralmente
sostituito dal seguente: 
      « 4.2. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova  orale,  per  la  formazione  delle  graduatorie  e  per
l'assegnazione ai corsi sara' composta da: 
      un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, membri; 
      due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana,
membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e  di  selezione
culturale; 
      un qualificato esperto, civile o militare, di  lingua  inglese,
membro aggiunto per la prova scritta di preselezione; 
      due qualificati esperti,  civili  o  militari,  di  matematica,
membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per  la  prova
orale; 
    un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non  inferiore
a primo maresciallo ovvero un dipendente civile  dell'amministrazione
della Difesa, appartenente alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto a voto. »