Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: « 4.2. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova orale, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore, membri; due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale; un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione; due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto. »