Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  7  dell'art.  11
«Prove di educazione fisica» del decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente  sostituito  dal
seguente: 
    «1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 
    (Omissis). 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al  settimo
giorno (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) al 14 settembre 2020) a decorrere  dal  giorno  seguente  la  data
originariamente  prevista  per   l'effettuazione   delle   prove   di
educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in  considerazione
istanze di differimento o di ripetizione della prova che  perverranno
da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a  compimento  la
prova di educazione fisica.  I  concorrenti,  invece,  che  intendono
ritirarsi  nel  corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita
dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data  comunicazione
al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.».