Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  14
«Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0057599  del  5  febbraio  2020,  e'  integralmente  sostituito   dal
seguente: 
    «1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di  cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro  i  quali  sono  stati
ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti  dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e  che  dovranno  documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle  lezioni
dell'anno  scolastico  prevista  per  l'Istituto  di  provenienza  il
superamento   dell'esame    integrativo    (mediante    dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati), saranno iscritti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. 
    I  concorrenti  (compresi  quelli  che  devono  superare  l'esame
integrativo)  che,  sebbene  collocati  in  posizione   utile   nella
graduatoria di merito, non avranno  ancora  comunicato  o  conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla  frequenza
dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver  conseguito  e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di  ammissione  alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi  saranno  esclusi  dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma  1,  lettera  b).  Coloro  i  quali  hanno  concluso  l'anno
scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi
alla  classe  successiva  ai  sensi   dell'ordinanza   del   Ministro
dell'istruzione  16  maggio  2020,  citata  nelle  premesse,  saranno
soggetti a un piano di apprendimento individualizzato  a  cura  della
scuola di assegnazione. Se tale piano  fosse  stato  gia'  avviato  e
ancora non concluso presso la scuola di provenienza lo  stesso  sara'
concluso a cura della scuola di assegnazione. 
    Le convocazioni alle scuole dei vincitori  di  concorso  potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.».