Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  4  dell'art.  15
«Ammissione alle scuole» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «4. In caso di rinuncia espressa o di  mancata  presentazione  di
vincitori alla scuola di  assegnazione  verificatasi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso, la  Direzione  generale
per il personale militare, per il  tramite  degli  enti  delegati  di
Forza armata, si riserva  di  disporre  l'ammissione  di  altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.  Se
i concorrenti cosi' convocati in data successiva all'ultima utile non
dovessero  presentarsi,  saranno  convocati   ulteriori   concorrenti
idonei.   Rinunce   al   prosieguo   del   corso   intervenute   dopo
l'incorporamento e successivamente  alla  predetta  data  ultima  non
saranno ripianate. 
    Nel concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a)
tale   evenienza   puo'   determinare   la   modifica   della    sede
provvisoriamente assegnata. 
    I giovani ammessi alle scuole militari saranno  sottoposti  a  un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad  accertare  l'assenza
di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece  positivi
a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un  mese  per
consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella