Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 15 «Ammissione alle scuole» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: «4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso, la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti cosi' convocati in data successiva all'ultima utile non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e successivamente alla predetta data ultima non saranno ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata. I giovani ammessi alle scuole militari saranno sottoposti a un protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l'assenza di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2020 Il vice direttore generale: Santella