Art. 11 
 
Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima fase della  procedura
                          di reclutamento) 
 
    1. I candidati  sono,  altresi',  sottoposti  nella  stessa  sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina
militare di Ancona), a cura della  preposta  commissione  di  cui  al
comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli  accertamenti
attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test,  volti
a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine
di un positivo inserimento quali  VFP  1  nella  Forza  armata.  Tale
valutazione sara' svolta in base  alle  modalita'  specificate  nelle
direttive della  Forza  armata  vigenti  all'atto  dell'effettuazione
degli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti ai test. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito  degli  accertamenti   attitudinali   mediante   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»; 
      «inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare». 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, in  caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.