Art. 11
Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima fase della procedura
di reclutamento)
1. I candidati sono, altresi', sottoposti nella stessa sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina
militare di Ancona), a cura della preposta commissione di cui al
comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli accertamenti
attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti
a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine
di un positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata. Tale
valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle
direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione
degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio
di idoneita' o inidoneita'.
Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato
riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle
succitate direttive.
4. La commissione comunichera' a ciascun candidato esaminato
l'esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita'
o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di
posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e, in caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal
concorso.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.