Art. 12
Accertamenti attitudinali specifici (seconda fase della procedura di
reclutamento)
1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma
3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11,
sono convocati presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di
cui al comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli
accertamenti attitudinali specifici, concernenti lo svolgimento di
una serie di prove (che a seconda del settore d'impiego richiesto
possono consistere in test, questionari, prove di performance,
intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo
inserimento nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara'
svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza
armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio
di idoneita' o inidoneita'.
Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato
riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle
succitate direttive.
4. La commissione comunichera' a ciascun candidato esaminato
l'esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego
xxx»;
«inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore
d'impiego xxx».
Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita'
o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di
posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici
e' definitivo e l'inidoneita' comporta l'esclusione dal prosieguo
dell'iter concorsuale per il settore d'impiego richiesto e la
prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM
navale e CP». I candidati idonei alla prosecuzione dell'iter
concorsuale per il settore d'impiego richiesto saranno invece
sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art.
13.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.