Art. 12 Accertamenti attitudinali specifici (seconda fase della procedura di reclutamento) 1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali specifici, concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d'impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive. 4. La commissione comunichera' a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; «inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx». Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita' o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici e' definitivo e l'inidoneita' comporta l'esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». I candidati idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego richiesto saranno invece sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 13. 5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.