Art. 17
Procedure per il ripianamento
dei posti non coperti
1. Nell'ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura
dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui
all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina,
la DGPM potra' autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il
solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti
non coperti.
In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM
navale CP» nell'ambito di un blocco per mancanza di concorrenti
idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potra' autorizzare il
ripianamento dei posti non coperti con concorrenti idonei vincitori
dell'altro blocco, qualora disponibili.
A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4°
incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero
verificare per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche entro il quinto giorno dalla data di inizio
dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto e' autorizzata a
convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie di merito. In particolare, i concorrenti per
il settore d'impiego «Componente aeromobili» saranno assegnati,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria di merito, al Corpo
(CEMM o CP) nel quale si verifichera' la mancata copertura.
Non e' consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si
verifichino per un qualsiasi settore d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura di posti
nel 4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dell'incorporamento
stesso, Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare altrettanti
candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito
generale.
2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 15, su richiesta dello
Stato maggiore della Marina la DGPM potra' autorizzare
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.