Art. 21 Disposizioni di stato giuridico 1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma. 2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nella Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.