Art. 22 Possibilita' e sviluppo di carriera 1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando. 2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, all'atto dell'ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l'idoneita' al corso specialistico di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello specifico settore.