Art. 22
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche, all'atto dell'ammissione alla ferma
prefissata quadriennale, dovranno possedere l'idoneita' al corso
specialistico di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la
categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello
specifico settore.