Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 
    2. La Direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto  e'  delegata
dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all'art.  2,  comma  1  del  presente  bando,  fatta
eccezione per quelli relativi: 
      al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
      agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    3. La Direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto  e'  delegata
altresi'  dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti
all'accertamento  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  nei  limiti
specificati  dal  precedente  punto  2  e  a  effettuare  le   dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,  lettere  e),  g),
h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi,  nonche'  quelle  concernenti  il  comma  1  del
presente articolo. 
    Mariscuola Taranto provvedera' alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    4. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  c),
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei  quali  VFP  1
nella Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
11. 
    5. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  c),
insediata presso il Centro di  selezione  della  Marina  militare  di
Ancona  per  la  seconda  fase  della   procedura   di   reclutamento
provvedera'  inoltre  a  escludere   dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui  all'art.  12.  I
predetti  candidati  proseguiranno  l'iter  concorsuale  nel  settore
d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto  per
tale settore. 
    6. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  d),
provvedera'  altresi'  a  escludere  dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore. 
    7. La commissione di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  b),
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'  a
escludere dalla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: 
      per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi»,
i  candidati  giudicati  inidonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'Infermeria presidiaria  della  Marina
militare di Taranto; 
      per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari»,  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso il Comando raggruppamento  subacquei  e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN); 
      per il settore d'impiego «Componente aeromobili»,  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto  per
tale settore. 
    8. Mariscuola Taranto  provvedera'  altresi'  alla  verifica  del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  nelle  domande
relativamente  ai  titoli  di  merito   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione nonche' alla  verifica  dei  titoli  di  merito,  non
rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,  ritenuti  conformi  ai
titoli indicati nell'allegato A del presente bando e per i  quali  la
commissione  valutatrice  ne  abbia   assegnato   il   corrispondente
punteggio di merito.  Mariscuola  Taranto  segnalera'  alla  DGPM  le
domande  dei  candidati  che  a  seguito  della   predetta   verifica
presentino difformita' tra quanto dichiarato dai  partecipanti  e  le
risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni  dei
candidati, in applicazione dell'art. 75 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  potra'  determinarsi
facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti
dalla dichiarazione non veritiera. I  candidati  che,  a  seguito  di
accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o  piu'
requisiti di partecipazione tra quelli previsti  dal  presente  bando
saranno esclusi, con  provvedimento  motivato  della  DGPM.  Se  gia'
incorporati, verra' adottato  il  provvedimento  di  decadenza  dalla
ferma prefissata  di  un  anno.  In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di  fatto.  La  DGPM  provvedera'
alle previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria  competente  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di  procedura
penale. 
    9.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato in posizione non piu'  utile  nelle  graduatorie  di
merito previste dall'art.  9  del  presente  bando  di  reclutamento,
verra' adottato, nei confronti  dello  stesso,  il  provvedimento  di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti  successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nella
Marina militare. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di  procedura  penale,
ed eventualmente, ad emanare  il  provvedimento  di  decadenza  dalla
ferma prefissata di un anno. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'  stato   adottato   il
provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta  e centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.