Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
e relative graduatorie
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la
commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6,
lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in
esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.