Art. 10
Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici per i concorrenti in
congedo
1. Il Centro di selezione della Marina militare, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a convocare i soli
concorrenti provenienti dal congedo risultati idonei - ai sensi del
precedente art. 9, comma 9 - per sottoporli agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali indicati nell'allegato A al presente bando,
secondo i criteri e le modalita' in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici
comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
incondizionata, ai fini dell'impiego nella Marina militare in
qualita' di volontario in servizio permanente, nonche' dell'idoneita'
psicofisica specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello
Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa
16 settembre 2003 ai fini dell'impiego nel richiesto settore delle
Forze speciali e componenti specialistiche. Per i concorrenti in
congedo, l'idoneita' psico-fisica specifica sara' ulteriormente
accertata ai sensi del successivo art. 15, comma 7, all'atto
dell'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di
stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato E
al presente bando - rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a tre mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche,
di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel
precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si
svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonche' della data e
dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle
prove, se disponibili, di vitto e alloggio a carico
dell'amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dal Centro di selezione della Marina militare.
4. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni necessarie
affinche' i concorrenti possano presentarsi muniti della
documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicata nel sopracitato
allegato A.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo e, nel caso di inidoneita' comporta l'esclusione dagli
eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti, a cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
7. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di
inidoneita' di cui al precedente comma 6 avviene per delega della
DGPM alle competenti commissioni.
8. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra'
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.