Art. 14
Posti non coperti
1. L'amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facolta'
insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti
eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali,
esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le
seguenti procedure, in ordine di priorita':
a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e
settori d'impiego, in presenza di candidati idonei;
b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di VFP 4, indetto con il piu' volte citato decreto
interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020.