Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno
anche pubblicate nel sito www.difesa.it e www.marina.difesa.it
3. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica
certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
5. L'amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.