Art. 6
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Il sistema provvedera' ad informare gli enti/reparti/unita'
navali di appartenenza - cosi' come prescritto all'art. 4, comma 7 -
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Gli enti/reparti/unita' navali, ricevuta la domanda di
partecipazione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell'allegato A
al presente bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo
dalla DGPM e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa, l'estratto della documentazione
di servizio, secondo le istruzioni indicate nell'allegato B
«Modalita' di compilazione e caricamento dell'estratto della
documentazione di servizio».
3. Nell'eventualita' di candidati collocati in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura, il comando di Corpo e', comunque, tenuto ad
effettuare la sopracitata operazione.
4. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al
presente bando, deve essere compilato dal proprio comando di Corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i
titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono
specificati nell'allegato A al presente bando, nel paragrafo relativo
ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato, alle
sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico devono
essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli
relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, sono validi anche se
non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1, purche', comunque,
conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto
informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di
documentazione caratteristica, il comandante dell'ente o reparto di
appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un giudizio
sul servizio prestato - da allegare al sopracitato modello in
allegato B1 - dal quale la commissione valutatrice desumera' gli
elementi necessari per attribuire il relativo punteggio. Anche tale
giudizio - chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande - dovra' essere sottoscritto dall'interessato.
3. Il dirigente del servizio sanitario ovvero l'ufficiale medico
del servizio sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere
l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi'
come indicato - per i militari in servizio - nell'allegato A al
presente bando. Il comando di Corpo e', inoltre, tenuto a comunicare
al volontario nel frattempo congedato, presso il recapito indicato
nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso il
Centro di selezione -per i successivi accertamenti e prove - che sia
comunque frattanto pervenuta al comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio
quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma
prefissata di un anno devono presentare, al proprio
ente/reparto/unita' navale di appartenenza, copia dell'estratto della
documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in
qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo.
Gli enti/reparti/unita' navali, ricevuta l'eventuale sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente
comma 2.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non
riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non
immediatamente disponibili, potra', sotto forma di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato C al presente
bando, comunicarli al comando di Corpo, tenendo presente che, in
questo caso, sara' sottoposto, da parte dell'ente o reparto di
appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale controllo emerga
la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i
nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 1, comma 8, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la
dichiarazione del comando di Corpo attestante la sussistenza delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.