Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nel successivo art. 3, comma 1: 
      a. abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli  aumenti  dei
limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per  i  pubblici
impieghi; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. godano dei diritti civili e politici; 
      d. siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f. abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g.  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h. non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j. non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k. se militari,  non  siano  in  attesa  di  definizione  della
propria posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale  per
delitto  non  colposo  conclusosi  con  sentenza  diversa  da  quella
irrevocabile di assoluzione perche'  il  fatto  non  sussiste  ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale. 
      l. se candidati di sesso maschile, non siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla
prima prova concorsuale; 
      m. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2019 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del  Mediterraneo,  Universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1º  gennaio  2019  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      n.  essere  riconosciuti,  da  parte  del   Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b.  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c. al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
carabinieri.