Art. 12 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
    1. Al termine  delle  prove  orali  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'esecuzione  dei  provvedimenti  del  giudice  minorile  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma  2  e  delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza  e  precedenza,  a
parita' di merito e a parita' di  merito  e  titoli,  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare  un
corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi,  che  si
svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale  e  sara'
articolato in  periodi  di  formazione  teorico-pratica  alternati  a
tirocinio  operativo,  le  cui  modalita'   saranno   stabilite   con
successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente  penitenziario  del  ruolo  di  esecuzione  penale
esterna  e  destinato,  in  prima  assegnazione,  ad  un  ufficio  di
esecuzione penale esterna, in relazione alla  scelta  manifestata  da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 
    7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza  senza
detrazioni d'anzianita'.