Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti penitenziari  di
esecuzione penale esterna della carriera  dirigenziale  penitenziaria
consistera' in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione
dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti  autorizzati,
le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate. 
    2. La prima prova scritta consistera' in una serie di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a. diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e
trattamento dei condannati  ed  alle  misure  e  sanzioni  penali  di
comunita' per adulti; 
      b. diritto amministrativo e contabilita' di stato; 
      c. elementi di diritto costituzionale e pubblico; 
      d. elementi di diritto penale; 
      e. metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; 
      f. sociologia dell'organizzazione con  particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      g.  sociologia  della   marginalita'   e   della   devianza   e
criminologia. 
    3. Sono  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  scritte  i
candidati  classificatisi,  in  base  al  punteggio,  tra   i   primi
centottanta, nonche' i candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta  concorrera'
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento
di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: 
      a.  diritto  dell'esecuzione  penale,  diritto   penitenziario,
disciplina di cui agli articoli da 3 a  8  della  legge  n.  67/2014,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, art. 54, comma 6
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli  186,  comma
9-bis e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, con particolare riferimento all'osservazione e  trattamento  dei
condannati ed all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione
e alle sanzioni penali di comunita' per adulti; 
      b. metodologia del servizio sociale, sociologia della  devianza
e criminologia, con riferimento allo studio delle  condotte  devianti
ed  antigiuridiche  delle  persone  in  esecuzione   penale   ed   al
trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della  recidiva  e
del reinserimento sociale. 
    Dette prove, la cui durata e' stabilita  in  otto  ore,  dovranno
essere svolte  nell'ordine  precedentemente  indicato.  La  votazione
minima per il superamento della seconda e della terza  prova  scritta
e' di 21/30. 
    6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito  nelle  predette  prove  scritte  la
valutazione non inferiore a 21/30. 
    7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle  tre  prove
scritte ed inoltre sulle seguenti materie: 
      a.  diritto  del  lavoro  con  particolare   riferimento   alla
disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; 
      b. elementi di procedura penale. 
    8.  La  prova  orale  prevede   altresi'   l'accertamento   della
conoscenza della  lingua  inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni  informatiche.  Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione,  possono  sostenere  anche   una   prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue  diverse  dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5  del  bando  di  concorso.  Alla
prova facoltativa di lingua  straniera  e'  attribuito  il  punteggio
massimo di 1,00. 
    9. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  e  di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato  tra  quelle
previste alla lettera j) dell'art.  5  del  bando,  consiste  in  una
traduzione (senza ausilio del  dizionario)  di  un  testo  e  in  una
conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  sara'  diretta  ad
accertare il possesso, da parte  dei  candidati,  di  un  livello  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse in  linea  con  gli  standard  europei,  da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 
    10. La prova orale si intende superata se il  candidato  consegue
una votazione di almeno 21/30.