Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del
Ministero, in possesso di titolo di studio  non  attinente  a  quello
previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi  non  eccederanno  il
cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 
    3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di  consentire
l'individuazione e la predisposizione dei  mezzi  e  degli  strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione  al  concorso,  dovranno
far pervenire copia della certificazione indicata  nella  domanda  di
partecipazione, entro il termine che sara'  indicato  nell'avviso  di
pubblicazione del calendario delle prove di esame alla seguente mail:
dgpram.dgmc@giustizia.it