Art. 2 1) L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020 - si articola in tre prove scritte e in una prova orale. 2) Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo; Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. 3) Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.