Art. 2 
 
 
    1)  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense - sessione  2020  -  si  articola  in  tre  prove
scritte e in una prova orale. 
    2) Le  prove  scritte  vengono  svolte  sui  temi  formulati  dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale e il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo una  sintetica  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato  tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.