Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Direzione generale del personale e dei servizi  nomina  una
Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di  tutte  le
fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalita' e celerita' della
procedura concorsuale, si riserva la nomina di  sottocommissioni,  in
cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla  fase  di
espletamento  del  colloquio   di   idoneita'.   A   ciascuna   delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero  di  candidati
inferiore a 250. 
    2. La commissione esaminatrice e' composta  da  un  dirigente  di
livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria,  con  funzioni
di presidente, e da due esperti aventi la qualifica  di  Area  terza,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte  da
un dipendente di Area terza. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potra' svolgere i  propri
lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.