Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento del colloquio di idoneita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250. 2. La commissione esaminatrice e' composta da un dirigente di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente, e da due esperti aventi la qualifica di Area terza, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di Area terza. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potra' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.