Art. 14 
 
                          Periodo di prova 
 
    Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di  lavoro
decorre l'inizio del periodo di prova della durata di  quattro  mesi,
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per  il
personale del comparto funzioni centrali. 
    La valutazione finale di  idoneita',  positiva  o  negativa,  del
periodo di prova e'  di  competenza  di  un  nucleo  di  valutazione,
composto  da  personale  interno  e   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'istituto su proposta del direttore generale, con
sede in Direzione generale.