Art. 4 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», disponibile sul sito istituzionale dell'istituto www.inps.it La commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente. Un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'istituto appartenente all'area C. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', la commissione esaminatrice potra' essere integrata di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.