Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni  di
cui al vigente  «Regolamento  delle  procedure  di  reclutamento  per
l'assunzione  all'INPS  del   personale   non   dirigente   a   tempo
indeterminato»,  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell'istituto
www.inps.it 
    La commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione
della  conoscenza  della  lingua  inglese.  Per  ciascun   componente
nominato e' previsto un componente supplente. 
    Un terzo dei posti di componente della commissione  e'  riservato
alle  donne.  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte   da   un
funzionario dell'istituto appartenente all'area C. 
    Qualora i  candidati  che  abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino le 1.000 unita', la commissione esaminatrice  potra'  essere
integrata di un numero di componenti, unico restando  il  presidente,
pari a  quello  della  commissione  originaria  e  di  un  segretario
aggiunto ai fini della  suddivisione  in  sottocommissioni  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    La commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.