Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore a 2500, al fine di assicurare l'efficacia  e
la  celerita'  della  procedura  selettiva,  l'INPS  effettuera'  una
preselezione  dei  candidati,  consistente  in  quesiti  a   risposta
multipla, di carattere  psicoattitudinale,  logica,  lingua  inglese,
competenze informatiche, cultura generale. 
    La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato
a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con l'ausilio
di sistemi informatici. 
    I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti
dalla commissione esaminatrice, sono resi  noti  ai  candidati  prima
dell'inizio della prova stessa. 
    Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i  concorrenti  che
avranno ottenuto il punteggio maggiore, in  numero  multiplo  pari  a
dieci  volte  i  posti  messi  a  concorso,   nonche'   i   candidati
classificatisi ex aequo  all'ultimo  posto  utile  per  l'ammissione,
nonche' i candidati esentati dalla preselezione  ai  sensi  dell'art.
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    Il punteggio conseguito  nella  preselezione  non  concorre  alla
formazione della graduatoria di merito del concorso. 
    L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle  prove  scritte
e' pubblicato con valore di notifica a tutti  gli  effetti  sul  sito
internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it