Art. 6 
 
                    Importi delle borse di studio 
 
    Per l'anno accademico di frequenza dei corsi  di  perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di  euro
27.000 suddiviso in quattro rate. 
    Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia  parte  dell'area  dell'euro,  verra'
erogato l'equivalente dell'importo  dovuto  nella  valuta  del  Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento. 
    Il citato importo e' comprensivo delle  spese  di  viaggio  e  di
assicurazione contro le malattie. 
    Le  tasse  universitarie  e  quelle   eventuali   di   soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia. 
    I vincitori delle borse di studio  «Bonaldo  Stringher»  (lettera
A), al termine  del  primo  anno  di  corso  finanziato  dalla  Banca
d'Italia, possono  chiedere  il  rinnovo  del  finanziamento  per  il
successivo anno di studi.  La  Banca  d'Italia  puo'  accordare  tale
rinnovo  valutando,  a  suo  insindacabile  giudizio,   il   profitto
conseguito.