Art. 7 
 
                         Revoca della borsa 
 
    La Banca d'Italia si riserva la facolta' di  effettuare  in  ogni
momento verifiche anche in ordine alla documentazione e ai  requisiti
dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda e
di revocare l'assegnazione delle borse, sospendere l'erogazione degli
assegni ovvero risolvere il rapporto d'impiego  instaurato  ai  sensi
del successivo art. 8 nel caso che le notizie e/o  la  documentazione
fornita risultino in tutto o in parte non rispondenti al vero. 
    La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso  in
cui l'assegnatario sospenda o interrompa l'attivita' di  ricerca.  La
Banca si riserva anche la facolta' di interrompere la  corresponsione
degli  assegni  qualora,  su  indicazione  del  referente  e  sentito
l'interessato,  l'attivita'  di  ricerca  abbia  un   andamento   non
soddisfacente.