Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1  e  4  dell'art.  9
«Prove di efficienza fisica» del decreto dirigenziale del 19 febbraio
2020 sono sostituiti dai seguenti: 
      4. Le prove di efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato N, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando  le  disposizioni
contenute in apposite norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese  disponibili
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
      5. Il mancato superamento delle  prestazioni  minime  richieste
riferite anche ad uno solo degli esercizi  previsti  determinera'  il
giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), la non ammissione del  candidato  ai  successivi
accertamenti  psicofisici  e  la  sua  esclusione  dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato N, fino ad un massimo di 3,00 punti,  utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.