Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 4 dell'art. 9 «Prove di efficienza fisica» del decreto dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti: 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 5. Il mancato superamento delle prestazioni minime richieste riferite anche ad uno solo degli esercizi previsti determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato N, fino ad un massimo di 3,00 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.