Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e 10  dell'art.  10
«Accertamenti psicofisici» del decreto dirigenziale del  19  febbraio
2020 sono sostituiti dai seguenti: 
      4. La commissione, disporra' per tutti i candidati  una  visita
medica  generale,  antropometrica  e   anamnestica   e   i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        a) visita cardiologica; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita odontoiatrica; 
        d) visita otorinolaringoiatrica; 
        e) visita psichiatrica; 
        f) analisi delle urine, per la ricerca di cataboliti  urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici  e  benzodiazepine.  I  candidati
dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti
al predetto esame. Per  i  candidati  ancora  minorenni,  invece,  la
suddetta dichiarazione, conforme al modello  riportato  nell'allegato
O, dovra' essere sottoscritta  da  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale e portata al seguito all'atto  della  presentazione  agli
accertamenti  psicofisici.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa). 
        I candidati di sesso femminile saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
        La commissione potra', inoltre, disporre  l'effettuazione  di
ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile
per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.  Nel
caso in cui si  rendesse  necessario  sottoporre  il  concorrente  ad
indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento   e   la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato P, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
        Per i candidati che hanno gia' conseguito, da  non  oltre  un
anno rispetto alla data di convocazione, l'idoneita'  psicofisica  in
altri  concorsi  pubblici  banditi  dall'Arma  dei  carabinieri,   la
commissione per gli accertamenti psicofisici potra' esprimersi  sulla
base dell'esame cartolare degli accertamenti gia' eseguiti e relativi
ai  provvedimenti  di  idoneita'  gia'  emessi,  ferma  restando   la
ripetizione delle analisi per la ricerca  di  cataboliti  urinari  di
sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope.   La   citata   commissione,
all'esito della visita medica generale del concorrente  e  dell'esame
della documentazione anzidetta, potra': 
          pronunciarsi   direttamente   in   ordine   alla   conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
          disporre   l'eventuale   effettuazione   di   analisi   e/o
accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire
una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali
adottera' i provvedimenti con le modalita'  descritte  al  successivo
comma 5. 
        Il concorrente ancora minorenne all'atto della  presentazione
agli accertamenti psicofisici avra' cura di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato P, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 
      10. I candidati che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi  compatibili  con  le  attivita'  concorsuali   relative   alla
categoria di posti a concorso, di cui all'art. 1,  comma  1,  per  la
quale il candidato ha presentato domanda di  partecipazione,  saranno
sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria  a  cura  della  stessa
commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'
fisica.