Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del  punto  3.2
«Prove di  verifica  dell'efficienza  fisica  (art.  12  del  bando)»
dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I  candidati  che,   prima   dell'inizio   della   prova,   si
infortuneranno  o  contrarranno  patologie  che  non  consentano   lo
svolgimento degli esercizi previsti,  dovranno  farlo  immediatamente
presente alla commissione la quale, di concerto con  il  responsabile
del   locale   Servizio   sanitario,   adottera'    le    conseguenti
determinazioni   per   l'eventuale   differimento   della   data   di
effettuazione della/e  prova/e.  Resta  inteso  che  ogni  temporaneo
impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o  lesioni
di recente insorgenza e di lieve  entita',  comportera'  l'esclusione
dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo  alla
data prevista per  l'effettuazione  delle  prove.  Allo  scadere  del
citato  termine,  la  commissione  che  ha  accertato  lo  stato   di
temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la  permanenza  dello
stesso: nel primo  caso  disporra'  l'esclusione  del  candidato  dal
concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di
efficienza fisica; in  caso  contrario  il  candidato  dovra'  essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.»