Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del punto 3.2 «Prove di verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.»