Art. 4 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  il  punto  3.2  «Accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  (art.  10  del  bando)»  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I candidati convocati presso  il  Centro  di  selezione  della
Marina  di  Ancona  sito  in  via  delle  Palombare  n.   3,   previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  diagnostico  secondo  il  modello
rinvenibile  tra  gli  allegati   al   bando,   saranno   sottoposti,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al fine di verificare il
possesso dell'idoneita' all'espletamento  del  corso  e  al  servizio
permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti concorrenti
dovranno portare al  seguito  i  documenti  indicati  nel  successivo
paragrafo 3.5. La convocazione per il  suddetto  accertamento  potra'
prevedere la presentazione presso altro ente/Comando di Forza armata. 
    Durante  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  presso  il
predetto centro  i  candidati  non  potranno  usufruire  di  vitto  e
alloggio  a  carico  dell'amministrazione.  Le  spese  sostenute  per
l'effettuazione di tutte le  prove  concorsuali  sono  a  carico  dei
partecipanti e non saranno rimborsate dall'amministrazione. 
    I   concorrenti   gia'    giudicati    idonei    all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di un concorso  della  stessa
Forza armata nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione  presso  il  suddetto  centro,  devono  presentare   il
relativo verbale  contenente  il  giudizio  espresso  dalla  preposta
commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.5.
La commissione medica disporra' a  quali  accertamenti  eventualmente
sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno  il  giudizio
gia' espresso nel precedente concorso. 
    L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  verra'  eseguito,  in
ragione delle  condizioni  del  soggetto  al  momento  della  visita,
secondo le modalita'  previste  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti. 
    La commissione, presa visione della documentazione  sanitaria  di
cui  al   successivo   paragrafo   3.5   prodotta   dall'interessato,
sottoporra' i candidati a: 
      visita cardiologica con E.C.G.; 
      visita oculistica; 
      visita odontoiatrica; 
      visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      visita psichiatrica; 
      valutazione dell'apparato locomotore; 
      analisi completa delle urine con esame del  sedimento,  nonche'
per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti   urinari   di   sostanze
stupefacenti   e/o   psicotrope:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di  positivita',  disporra'  sul
medesimo  campione  un  test  di   conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
      visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera'
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro  sede  o
natura, sono deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  ovvero
sono possibile indice di personalita' abnorme  (che  verra'  valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      verifica della dentatura. Sara' consentita la mancanza, purche'
non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti
non contrapposti, non tutti  dallo  stesso  lato,  tra  i  quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
      ogni  ulteriore  indagine   ritenuta   utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale  del  candidato  ivi
compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due  proiezioni,
in caso di dubbio diagnostico. 
    La  commissione  definira'  il  profilo  sanitario   di   ciascun
candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti  e  in
base  alla  documentazione   prodotta   e   alle   risultanze   degli
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10,
comma 1 del bando, saranno giudicati idonei i candidati ai quali  sia
stato  attribuito  il  coefficiente  1  o   2   in   ciascuna   delle
caratteristiche somatofunzionali di seguito  indicate:  psiche  (PS);
costituzione  (CO);  apparato  cardio-circolatorio   (AC);   apparato
respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI);  vista
(VS); udito (AU). 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del   corso.   Per   la    caratteristica    somato-funzionale    AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata
nelle premesse al bando. 
    Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit
di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione
e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati  al  bando.  In
caso di mancata presentazione del referto di analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo  3.5,
ai fini  della  definizione  della  caratteristica  somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
candidato  l'esito  dell'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario; 
      "inidoneo", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    I concorrenti che in sede di visita medica  saranno  riconosciuti
nelle condizioni di cui all'art.  10,  comma  3  del  bando  potranno
essere   ammessi,   con   riserva,   a    sostenere    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. 
    Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato  stato
di gravidanza, la  commissione  procedera'  secondo  quanto  indicato
all'art. 10, comma 4 del bando.»