Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  il  punto  3.3  «Accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  (art.  11  del  bando)»  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I candidati giudicati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica,  nonche'  quelli  ammessi  con  riserva  ai  sensi  del
precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente
commissione a una  serie  di  prove  (test,  questionari,  intervista
attitudinale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il  possesso   dei
requisiti necessari all'arruolamento in qualita' di maresciallo della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe. Tale  valutazione,
che sara' svolta con  le  modalita'  indicate  nelle  "Norme  per  la
selezione  attitudinale  nel  concorso   marescialli   della   Marina
militare", edite dal Comando scuole della Marina e, con  riferimento,
alla direttiva tecnica  "Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare", edita dallo Stato Maggiore della  Marina,  entrambe
vigenti   all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti,    si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
        area stile di pensiero; 
        area emozioni e relazioni; 
        area produttivita' e competenze gestionali; 
        area motivazionale. 
    A ciascuno degli indicatori  attitudinali  verra'  attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di
livello attitudinale  sulla  scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella
sintesi psicologica dei test e dei  punteggi  assegnati  in  sede  di
intervista attitudinale. Tale  punteggio  sara'  diretta  espressione
degli  elementi   preponderanti   emergenti   dai   diversi   momenti
valutativi. 
    Al  termine  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale   la
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 
    Il  giudizio,  comunicato  seduta  stante  agli  interessati,  e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.»