Art. 2 Domanda di partecipazione e termine per la presentazione La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 24 novembre 2020 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Il giorno della prima prova i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di identita' (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento di indirizzo. I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono resi disponibili sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell'art. 20, legge n. 104/1992 e dell'art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. I medici della Banca d'Italia valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato, disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato. I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80% potranno chiedere di essere esonerati dall'eventuale test preselettivo (ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992) compilando il «Quadro B» dell'applicazione. I medici della Banca d'Italia valuteranno la richiesta sulla base della documentazione comprovante il riconoscimento dell'invalidita', che dovra' essere presentata dagli interessati con le modalita' e nei termini che verranno successivamente comunicati, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, l'insussistenza del titolo al beneficio, disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato.