Art. 6 
 
                    Identificazione dei candidati 
                  per la partecipazione alle prove 
 
    Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o  di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I cittadini di uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono  essere
muniti di un documento di identita' equivalente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
un valido documento di identita'.