Art. 7 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e 14. Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.