Art. 9 Nomina e assegnazione I candidati classificati in posizione utile all'assunzione dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia' provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati utilmente classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Essi sono nominati in prova come Esperto - 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto dell'assunzione entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina, come previsto dal Regolamento del personale della Banca d'Italia.