Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, membro esperto del settore; c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.