Art. 7 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera'  a  definire  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli
indicati  nell'allegato  B  al  bando  e  ad  assegnare  il  relativo
punteggio. 
    2.  Saranno  ritenuti  validi  i  titoli  sportivi  conseguiti  e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati  inidonei  e,  quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale. 
    4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per  immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone il
caricamento (upload) nel proprio profilo nel  portale  dei  concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra  temporale  che  saranno  resi
noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5: 
      certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando,  compilata
a cura dalla competenza Federazione  sportiva  nazionale  secondo  il
modello in allegato E al bando  attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale: la sua mancata produzione comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale; 
      certificazione  attestante  l'eventuale  possesso  degli  altri
titoli di merito indicati nell'allegato B al bando:  la  sua  mancata
produzione  comportera'  la  mancata  valutazione   dei   titoli   in
questione.