Art. 9 Graduatorie 1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente piu' giovane di eta'. 3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo equipaggi militari marittimi, categoria Marinaio (M). 4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresi' pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.