Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per  ciascuna  delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del  punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 7. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  In  caso  di
ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente  piu'  giovane
di eta'. 
    3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al  Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria Marinaio (M). 
    4.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero  della  difesa  e  verranno  altresi'
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di    tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.