Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  8  dell'art.  11
«Accertamento sanitario» del decreto dirigenziale n.  652261  del  19
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «8.  I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari
risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  e'  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  il
possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili  con
lo svolgimento del concorso e, comunque, entro  il  mese  di  gennaio
2021, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti  sanitari  a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.»